La normativa europea e il D. Lgs 102/2014 rendono obbligatorio per alcune tipologie di imprese, entro il 5 Dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, redigere la diagnosi energetica aziendale con l'obiettivo di aumentare l'efficienza e diminuire gli sprechi. La diagnosi andrà consegnata all'ENEA. Agli inadempienti saranno commisurate sanzioni elevate.
L'attività di diagnosi consiste nell'analizzare come l'impresa consuma energia e nel valutare quali interventi di riqualificazione possono portare al miglioramento delle condizioni di comfort e alla diminuzione dei costi e delle spese di gestione. In una diagnosi viene analizzato:
Per un'impresa redigere un audit (sinonimo di diagnosi) energetico non è solo un obbligo di legge ma anche un'opportunità concreta di risparmiare, migliorare i processi, avere un miglioramento della propria immagine rispetto alla concorrenza e ad avere accesso agli incentivi fiscali nazionali ed europei.
In sintesi l'obiettivo principale della diagnosi energetica aziendale è capire quali sono i migliori interventi che possono ridurre gli sprechi al fine di ottimizzare i costi/benefici degli interventi di riqualificazione.
Possiamo dividere la diagnosi in quattro fasi:
Per una corretta diagnosi è consigliato adottare un sistema di misurazione e monitoraggio dei consumi della propria azienda in tempo reale, come previsto anche dalla norma ISO 5001
I tempi ed i relativi costi per redigere una diagnosi dipendono dalle dimensioni delle imprese, dal numero dei siti produttivi da analizzare e dal tipo di attività svolta dall'azienda. Nonostante la prima scadenza sia molto ravvicinata (5 Dicembre 2015) non è stata annunciata alcuna proroga o rinvio dell'obbligo di diagnosi
Per preparare un preventivo i dati che vanno richiesti al titolare dell'impresa sono almeno i seguenti:
Scarica la check list per il preventivo di Diagnosi Energetica
Per “sito produttivo” si considera uno spazio delimitato in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio, entro la quale l’uso dell’energia è sotto il controllo dell’impresa. I siti produttivi soggetti all’obbligo sono:
Sono presenti sul mercato diversi software commerciali tra cui anche i software di simulazione dinamica
Anche l'attestato di prestazione energetica APE è un documento che analizza l'efficienza energetica e propone interventi di riqualificazione ma rispetto alla diagnosi energetica è una procedura più semplificata. L'APE èobbligatorio per certificare la classe energetica di un immobile prima di essere venduto o locato ed è richiesto per il rilascio del certificato di agibilità.
Il D.Lgs 102/2014 introduce l'obbligo per alcune imprese di eseguire una diagnosi energetica, inviarla all'ENEA entro il 5 Dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni. Le imprese interessate da questo obbligo sono:
Imprese a forte consumo di energia sono le imprese iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013 a prescindere dal numero dei dipendenti e dal fatturato.
Rientrano nella definizione di impresa energivore le aziende che hanno:
- Consumi annuali di energia elettrica per lo svolgimento della propria attività uguali o maggiori a 2.4 GWh (2.400.000 kWh)
- Rapporto tra costo effettivo dell’energia elettrica utilizzata e fatturato uguale o superiore al 3%;
Sono definite tali quelle che occupano più di 250 persone e/o il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro e il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro. Le imprese devono possedere questi requisiti nei due esercizi precedenti l'anno in cui si richiede la diagnosi.
Si considera grande impresa quella che, a prescindere dal fatturato e dal bilancio, occupa almeno 250 persone.
Sono da considerarsi grandi imprese e come tali soggette all’obbligo di diagnosi tutte le imprese che non sono qualificabili come PMI ai sensi del DM del 18 aprile 2005
Come è evidente questo obbligo interessa un alto numero di aziende italiane che entro il 5 Dicembre 2015 dovranno regolarizzare la loro posizione. Il legale rappresentante della società è il responsabile della comunicazione dei risultati della diagnosi.
Ogni anno, le imprese che non hanno mai redatto la diagnosi, devono verificare se rientrano tra quelle obbligate (energivore o grandi imprese) affinchè possano ottemperare entro il 5 Dicembre dell'anno in corso
In caso di aziende controllate da altre aziende comprendere chi ha la responsabilità di realizzare la diagnosi è particolarmente complesso.
Il legislatore ha previsto che sono esonerate dall'obbligo le grandi imprese che rispettano queste condizioni
Questi sistemi prevedono comunque la redazione di una diagnosi energetica conforme a quella prevista dal D.Lgs 102/2014
La Pubblica Amministrazione (PA) è esclusa dall'obbligo
Per imprese che hanno più sedi la proposta dell'ENEA è quella di "clusterizzare" cioè effettuare le diagnosi su un numero di sedi rappresentative e significative. L'impresa dovrà informare l'ENEA sul totale delle sedi dell'impresa, sul loro consumo e dovrà giustificare in che modo organizzare la clusterizzazione.
La difficoltà della clusterizzazione è legata soprattutto a società di servizi che hanno molte filiali (come ad esempio le banche, le società assicurative, le catene commerciali, etc)
Possono essere esclusi dall'obbligo di diagnosi i siti che hanno un consumo inferiore ai 100 TEP fino ad un numero massimo di siti che raggiunge 1/5 del consumo totale dell'impresa
Le imprese energivore sono obbligate ad effettuare, entro 4 anni dall’esecuzione della diagnosi, almeno uno degli interventi di riqualificazione proposti dal soggetto che ha realizzato la diagnosi. L'intervento dovrà avere un tempo di ritorno dell'investimento minore di 4 anni.
Non rientrano nell'obbligo le grandi imprese.
In caso di siti produttivi in locazione la normativa non specifica in maniera chiara se il soggetto obbligato alla diagnosi sia il conduttore o il proprietario. Tuttavia l'interpretazione principale tra le varie circolari è quella che prevede di attribuire l'obbligo ai conduttori sempre che siano intestatari del contratto di fornitura dell'energia.
Per valutare se un'impresa ricade all'interno dell'obbligo di diagnosi secondo i limiti imposti dal fatturato (50 milioni) e dal bilancio (43 milioni) bisogna considerare le definizioni di imprese autonoma, associata o collegata secondo il DM 18/4/2005.
La suddivisione è particolarmente complessa, consiglio per la comprensione questo approfondimento "Definizioni di impresa"
L'articolo 16 del decreto specifica anche le sanzioni per le imprese indampienti, specificando che la multa varia tra i 4000 ed i 40000 euro. Inoltre, se le diagnosi inviate all'ENEA saranno incomplete e non conformi alle prescrizioni verrà applicata una sanzione tra i 2000 ed i 20000 euro.
Le sanzioni si applicano all'impresa e non al singolo sito produttivo
E' molto importante quindi che le diagnosi vengano redatte correttamente secondo le norme tecniche previste dal decreto legislativo e dai soggetti abilitati previsti dalla norma
I controlli vengono svolti annualmente dall'ENEA su almeno il 3% delle diagnosi inviate e sul 100% delle diagnosi realizzate da professionisti interni all'azienda. Le verifiche possono attuarsi anche direttamente nella sede dell'azienda.
Anche se l'impresa viene sottoposta a sanzione amministrativa da parte dell'ENEA dovrà comunque entro sei mesi redigere la diagnosi ed inviarla all'ente
Molte imprese ci contattano riferendo di avere ricevuto una lettera da parte dell'ENEA (MiSe) in cui viene indicato che l'ente di controllo non ha ricevuto la Diagnosi Energetica come richiesto dal D. Lgs 102/2014. Questa comunicazione è un primo avviso che dà 5 giorni di tempo per caricare la diagnosi nel portale dell'ENEA come richiesto dalla normativa.
In caso di mancata consegna l'ENEA procede alla successiva somministrazione della sanzione, dai 4000 ai 40000 euro, e richiede comunque la redazione della diagnosi che deve essere comunque presentata, anche se l'impresa è soggetta alla multa. Clicca per scaricare la lettera giunta ad un nostro cliente a cui abbiamo curato la successiva diagnosi
Per maggiori informazioni su come gestire la ricezione della lettera, per informazioni ed assistenza contattaci
Il governo offre finanziamenti ed incentivi per aiutare le piccole e medie aziende a sostenere i costi finalizzati alla:
L'incentivo nel 2015 è stato di 30 milioni di euro, per la copertura del 50% delle spese.
I soggetti che possono redigere una diagnosi energetica sono:
Dopo il 19 luglio 2016, questi soggetti per redigere una diagnosi, dovranno essere accreditati da enti certificatori gestiti e controllati da Accredia, CTI, ENEA come previsto nell’articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 102/2014. La diagnosi non è un semplice APE, è necessario affidarsi a soggetti esperti e qualificati
Le diagnosi vanno inviate all'ENEA accedendo al sito internet https://audit102.casaccia.enea.it/index.php predisposto appositamente per la consegna dei documenti
La UE 27/2012 è la norma europea che disciplina la diagnosi energetica, nel 2014 è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo 102/2014 (Approfondimento: Descrizione del decreto 102/2014). La norma individua l'ENEA come principale soggetto istituzionale per l'organizzazione, l'evoluzione ed il controllo delle diagnosi energetiche per le imprese.
Le norme UNI che definiscono come redigere le diagnosi energetiche sono le 4 parti della UNI CEI EN 16247:2012 intitolata "Diagnosi energetiche" e la UNI CEI/TR 11428:2011 "Gestione dell'energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica".
La norme tecnica che delinea il metodo operativo è la UNI CEI EN 16247:
La nostra società EnUp Srl, in qualità di società di servizi energetici (ESCo), assiste le imprese per rispondere agli obblighi definiti dal D. Lgs 102/2014. Valutiamo se la vostra impresa è tra quelle rientranti nell'obbligo di diagnosi ed eventualmente formuliamo dei preventivi personalizzati.
La nostra offerta può comprendere anche la diagnosi energetica con l'ausilio di software di simulazione dinamica e con EGE certificato
Per maggiori informazioni non esitate a contattarci al numero telefonico 06 6446 7495 o tramite la pagina contatti. In caso di dubbi o domande è possibile scrivere in fondo nella sezione "domande"
di Andrea Denza - Profilo Linkedin - 26/06/2015