Diagnosi energetica obbligatoria (DEO) per le grandi imprese e le imprese energivore. Tutto quello che devi sapere.

La normativa europea e il D. Lgs 102/2014 rendono obbligatorio per alcune tipologie di imprese, entro il 5 Dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, redigere la diagnosi energetica aziendale con l'obiettivo di aumentare l'efficienza e diminuire gli sprechi. La diagnosi andrà consegnata all'ENEA. Agli inadempienti saranno commisurate sanzioni elevate.

Riunione per diagnosi energetica

1 - In cosa consiste la diagnosi energetica per un impresa

L'attività di diagnosi consiste nell'analizzare come l'impresa consuma energia e nel valutare quali interventi di riqualificazione possono portare al miglioramento delle condizioni di comfort e alla diminuzione dei costi e delle spese di gestione. In una diagnosi viene analizzato:

  • Riscaldamento
  • Raffrescamento
  • Produzione di acqua calda sanitaria
  • Consumo di elettricità
  • Consumo per i trasporti

Per un'impresa redigere un audit (sinonimo di diagnosi) energetico non è solo un obbligo di legge ma anche un'opportunità concreta di risparmiare, migliorare i processi, avere un miglioramento della propria immagine rispetto alla concorrenza e ad avere accesso agli incentivi fiscali nazionali ed europei.

In sintesi l'obiettivo principale della diagnosi energetica aziendale è capire quali sono i migliori interventi che possono ridurre gli sprechi al fine di ottimizzare i costi/benefici degli interventi di riqualificazione.

Le fasi

Possiamo dividere la diagnosi in quattro fasi:

  1. Analisi preliminare dei consumi dell'impresa con l'analisi delle bollette e dei contratti, visione delle schede tecniche degli impianti e indagine sul tipo di utilizzo che viene fatto dell'edificio
  2. Sopralluogo negli edifici per rilevare le misure, le caratteristiche degli involucri e degli impianti, inserimento dei dati ottenuti in modelli informatici anche con il monitoraggio dei consumi
  3. Valutazioni dei risultati ottenuti da simulazioni informatiche possibilmente tramite l'utilizzo di software di simulazione dinamica
  4. Sintesi dei risultati e proposte di riqualificazione con le soluzioni tecniche ed economiche più vantaggiose

Il monitoraggio dei consumi

Per una corretta diagnosi è consigliato adottare un sistema di misurazione e monitoraggio dei consumi della propria azienda in tempo reale, come previsto anche dalla norma ISO 5001

I tempi, i costi e le informazioni per un preventivo

tempi ed i relativi costi per redigere una diagnosi dipendono dalle dimensioni delle imprese, dal numero dei siti produttivi da analizzare e dal tipo di attività svolta dall'azienda. Nonostante la prima scadenza sia molto ravvicinata (5 Dicembre 2015) non è stata annunciata alcuna proroga o rinvio dell'obbligo di diagnosi

Per preparare un preventivo i dati che vanno richiesti al titolare dell'impresa sono almeno i seguenti:

  • il numero di siti produttivi
  • planimetrie ed altri disegni degli immobili
  • i consumi complessivi
  • i consumi per vettore energetico (consumo annuale di elettricità, gas ecc....) una stima del loro utilizzo (riscaldamento, illuminazione, trasporto, processi industriali ecc...)

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La definizione di "sito produttivo"

Per “sito produttivo” si considera uno spazio delimitato in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio, entro la quale l’uso dell’energia è sotto il controllo dell’impresa. I siti produttivi soggetti all’obbligo sono:

  • per le imprese industriali, i siti aventi consumo superiore a 10000 tep
  • per le imprese dei settori terziario o primario, i siti aventi consumo superiore a 1000 tep

Software

Sono presenti sul mercato diversi software commerciali tra cui anche i software di simulazione dinamica

Differenza con la certificazione energetica APE

Anche l'attestato di prestazione energetica APE è un documento che analizza l'efficienza energetica e propone interventi di riqualificazione ma rispetto alla diagnosi energetica è una procedura più semplificata. L'APE èobbligatorio per certificare la classe energetica di un immobile prima di essere venduto o locato ed è richiesto per il rilascio del certificato di agibilità.

2 - Quali sono le imprese obbligate a redigere la diagnosi?

Il D.Lgs 102/2014 introduce l'obbligo per alcune imprese di eseguire una diagnosi energetica, inviarla all'ENEA entro il 5 Dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni. Le imprese interessate da questo obbligo sono:

  1. Aziende energivore
  2. Grandi imprese

1 - Aziende energivore:

Imprese a forte consumo di energia sono le imprese iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013 a prescindere dal numero dei dipendenti e dal fatturato.
Rientrano nella definizione di impresa energivore le aziende che hanno: 
- Consumi annuali di energia elettrica per lo svolgimento della propria attività uguali o maggiori a 2.4 GWh (2.400.000 kWh) 
- Rapporto tra costo effettivo dell’energia elettrica utilizzata e fatturato uguale o superiore al 3%;

2 - Grandi imprese:

Sono definite tali quelle che occupano più di 250 persone e/o il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro e il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro. Le imprese devono possedere questi requisiti nei due esercizi precedenti l'anno in cui si richiede la diagnosi. 
Si considera grande impresa quella che, a prescindere dal fatturato e dal bilancio, occupa almeno 250 persone.
Sono da considerarsi grandi imprese e come tali soggette all’obbligo di diagnosi tutte le imprese che non sono qualificabili come PMI ai sensi del DM del 18 aprile 2005

Come è evidente questo obbligo interessa un alto numero di aziende italiane che entro il 5 Dicembre 2015 dovranno regolarizzare la loro posizione. Il legale rappresentante della società è il responsabile della comunicazione dei risultati della diagnosi.

Ogni anno, le imprese che non hanno mai redatto la diagnosidevono verificare se rientrano tra quelle obbligate (energivore o grandi imprese) affinchè possano ottemperare entro il 5 Dicembre dell'anno in corso

In caso di aziende controllate da altre aziende comprendere chi ha la responsabilità di realizzare la diagnosi è particolarmente complesso.

Le aziende certificate sono esonerate dall'obbligo

Il legislatore ha previsto che sono esonerate dall'obbligo le grandi imprese che rispettano queste condizioni

  • hanno un sistema di gestione ambientale EMASIl Sistema di ecogestione ed audit (Eco-Management and Audit Scheme = EMAS) è un sistema ad adesione volontaria per le imprese e le organizzazioni che desiderano impegnarsi a valutare e migliorare la propria efficienza ambientale
  • hanno un sistema di gestione dell'energia certificato ISO 50001
  • hanno un sistema di gestione ambientale EN ISO 14001

Questi sistemi prevedono comunque la redazione di una diagnosi energetica conforme a quella prevista dal D.Lgs 102/2014

La Pubblica Amministrazione (PA) è esclusa dall'obbligo

Le imprese multisito andranno "clusterizzate"

Per imprese che hanno più sedi la proposta dell'ENEA è quella di "clusterizzare" cioè effettuare le diagnosi su un numero di sedi rappresentative e significative. L'impresa dovrà informare l'ENEA sul totale delle sedi dell'impresa, sul loro consumo e dovrà giustificare in che modo organizzare la clusterizzazione.

La difficoltà della clusterizzazione è legata soprattutto a società di servizi che hanno molte filiali (come ad esempio le banche, le società assicurative, le catene commerciali, etc)

Possono essere esclusi dall'obbligo di diagnosi i siti che hanno un consumo inferiore ai 100 TEP fino ad un numero massimo di siti che raggiunge 1/5 del consumo totale dell'impresa

Attuazione degli interventi di riqualificazione proposti

Le imprese energivore sono obbligate ad effettuare, entro 4 anni dall’esecuzione della diagnosi, almeno uno degli interventi di riqualificazione proposti dal soggetto che ha realizzato la diagnosi. L'intervento dovrà avere un tempo di ritorno dell'investimento minore di 4 anni. 
Non rientrano nell'obbligo le grandi imprese.

Chi effettua la diagnosi in caso di siti produttivi in affitto

In caso di siti produttivi in locazione la normativa non specifica in maniera chiara se il soggetto obbligato alla diagnosi sia il conduttore o il proprietario. Tuttavia l'interpretazione principale tra le varie circolari è quella che prevede di attribuire l'obbligo ai conduttori sempre che siano intestatari del contratto di fornitura dell'energia.

Imprese associate o collegate

Per valutare se un'impresa ricade all'interno dell'obbligo di diagnosi secondo i limiti imposti dal fatturato (50 milioni) e dal bilancio (43 milioni) bisogna considerare le definizioni di imprese autonoma, associata o collegata secondo il DM 18/4/2005.

  1. Impresa autonoma: quella che non ricade nella categoria associata nè collegata
  2. Impresa associata: quando detiene da sola o insieme a una o più imprese collegate, una partecipazione uguale o superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa e/o è partecipata da altra impresa per le medesime percentuali. In questo caso l’impresa deve aggiungere ai propri dati relativi agli occupati, al fatturato e all’attivo di bilancio, i medesimi dati dell’impresa associata in proporzione alla percentuale di partecipazione
  3. Impresa collegata: imprese che costituiscono un gruppo mediante il controllo diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto di un’impresa da parte di un’altra o attraverso la propria capacità di esercitare un’influenza dominante. Nella determinazione dei dati della misura dell’impresa, ai sensi dell’ articolo 3, comma 6 del DM 18 aprile 2005, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato.

La suddivisione è particolarmente complessa, consiglio per la comprensione questo approfondimento "Definizioni di impresa"

3 - Le sanzioni

L'articolo 16 del decreto specifica anche le sanzioni per le imprese indampienti, specificando che la multa varia tra i 4000 ed i 40000 euro. Inoltre, se le diagnosi inviate all'ENEA saranno incomplete e non conformi alle prescrizioni verrà applicata una sanzione tra i 2000 ed i 20000 euro.

Le sanzioni si applicano all'impresa e non al singolo sito produttivo

E' molto importante quindi che le diagnosi vengano redatte correttamente secondo le norme tecniche previste dal decreto legislativo e dai soggetti abilitati previsti dalla norma

l'ENEA è l'ente che svolge i controlli

controlli vengono svolti annualmente dall'ENEA su almeno il 3% delle diagnosi inviate e sul 100% delle diagnosi realizzate da professionisti interni all'azienda. Le verifiche possono attuarsi anche direttamente nella sede dell'azienda.

Anche se l'impresa viene sottoposta a sanzione amministrativa da parte dell'ENEA dovrà comunque entro sei mesi redigere la diagnosi ed inviarla all'ente

La lettera dell'ENEA con l'avviso della sanzione

Molte imprese ci contattano riferendo di avere ricevuto una lettera da parte dell'ENEA (MiSe) in cui viene indicato che l'ente di controllo non ha ricevuto la Diagnosi Energetica come richiesto dal D. Lgs 102/2014. Questa comunicazione è un primo avviso che dà 5 giorni di tempo per caricare la diagnosi nel portale dell'ENEA come richiesto dalla normativa.

In caso di mancata consegna l'ENEA procede alla successiva somministrazione della sanzione, dai 4000 ai 40000 euro, e richiede comunque la redazione della diagnosi che deve essere comunque presentata, anche se l'impresa è soggetta alla multa. Clicca per scaricare la lettera giunta ad un nostro cliente a cui abbiamo curato la successiva diagnosi

Per maggiori informazioni su come gestire la ricezione della lettera, per informazioni ed assistenza contattaci

Gli incentivi alle imprese

Il governo offre finanziamenti ed incentivi per aiutare le piccole e medie aziende a sostenere i costi finalizzati alla:

  • redazione di diagnosi energetiche
  • implementazione dei sistemi di gestione ISO 50001

L'incentivo nel 2015 è stato di 30 milioni di euro, per la copertura del 50% delle spese.

4 - Quali sono i soggetti a cui rivolgersi per avere una diagnosi energetica?

I soggetti che possono redigere una diagnosi energetica sono:

  • società di servizi energetici (ESCo)
  • esperti in gestione dell’energia (EGE)
  • auditor energetici
  • ISPRA (per aziende certificate Emas)

Dopo il 19 luglio 2016, questi soggetti per redigere una diagnosi, dovranno essere accreditati da enti certificatori gestiti e controllati da Accredia, CTI, ENEA come previsto nell’articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 102/2014. La diagnosi non è un semplice APE, è necessario affidarsi a soggetti esperti e qualificati

Portale per la consegna degli audit

Le diagnosi vanno inviate all'ENEA accedendo al sito internet https://audit102.casaccia.enea.it/index.php predisposto appositamente per la consegna dei documenti

5 - Riferimenti normativi e siti istituzionali

La UE 27/2012 è la norma europea che disciplina la diagnosi energetica, nel 2014 è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo 102/2014 (Approfondimento: Descrizione del decreto 102/2014). La norma individua l'ENEA come principale soggetto istituzionale per l'organizzazione, l'evoluzione ed il controllo delle diagnosi energetiche per le imprese.

Le norme UNI che definiscono come redigere le diagnosi energetiche sono le 4 parti della UNI CEI EN 16247:2012 intitolata "Diagnosi energetiche" e la UNI CEI/TR 11428:2011 "Gestione dell'energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica".

Approfondimenti su norme tecniche e circolari del MISE

La norme tecnica che delinea il metodo operativo è la UNI CEI EN 16247:

  • UNI CEI EN 16247-1:2012 – Diagnosi energetiche - Parte 1: Requisiti generali
  • UNI CEI EN 16247-2:2014 - Diagnosi energetiche - Parte 2: Edifici
  • UNI CEI EN 16247-3:2014 - Diagnosi energetiche - Parte 3: Processi
  • UNI CEI EN 16247-4:2014 - Diagnosi energetiche - Parte 4: Trasporti
  • UNI CEI/TR 11428:2011 - “Gestione dell’energia – Diagnosi energetiche – Requisiti del servizio di diagnosi energetica”.

 

La nostra società EnUp Srl, in qualità di società di servizi energetici (ESCo), assiste le imprese per rispondere agli obblighi definiti dal D. Lgs 102/2014. Valutiamo se la vostra impresa è tra quelle rientranti nell'obbligo di diagnosi ed eventualmente formuliamo dei preventivi personalizzati. 
La nostra offerta può comprendere anche la diagnosi energetica con l'ausilio di software di simulazione dinamica e con EGE certificato
Per maggiori informazioni non esitate a contattarci al numero telefonico 06 6446 7495 o tramite la pagina contatti. In caso di dubbi o domande è possibile scrivere in fondo nella sezione "domande"

di - Profilo Linkedin - 26/06/2015

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